IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                                  e
               IL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO
 
  Visto  l'art.  38  della  legge  28 dicembre  2001,  n. 448, che ha
fissato  l'aumento  delle  maggiorazioni  sociali sino a garantire un
reddito mensile pari a 516,46 euro per tredici mensilita' in presenza
di determinati requisiti di reddito e di eta';
  Visto l'art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
reca la disciplina dell'erogazione delle maggiorazioni sociali di cui
alla  sopra  citata  legge  n.  448  del  2001, ai cittadini italiani
residenti  all'estero  e  attribuisce  al Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze  e con il Ministro per gli italiani nel mondo, la potesta' di
modificare,  con  proprio decreto, i requisiti previsti per l'accesso
al  beneficio,  sulla  base  dell'accertamento,  in  occasione  della
verifica  reddituale  disciplinata  dal  summenzionato  art. 49 della
legge  n.  289  del  2002,  di  un  onere inferiore a quello previsto
dall'autorizzazione di spesa;
  Visto  l'art. 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il
quale prevede che Ği redditi prodotti all'estero, che, se prodotti in
Italia,   sarebbero  considerati  rilevanti  per  l'accertamento  dei
requisiti   reddituali,   da   valutare  ai  fini  dell'accesso  alle
prestazioni  pensionistiche,  devono  essere  accertati sulla base di
certificazioni rilasciate dalla competente autorita' esterağ;
  Visto  il  decreto  12 maggio  2003 del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze  e  con  il  Ministro  per  gli  italiani  nel  mondo, che in
attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art. 38, comma 9, della
citata  legge  n.  289  del  2002,  stabilisce  il livello di reddito
equivalente,  per ciascun Paese, al reddito di cui all'art. 38, comma
1, della legge n. 448 del 2001;
  Visto  il  decreto  12 maggio  2003 del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze  e  con  il  Ministro  per  gli  italiani  nel  mondo, che in
attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  49, comma 1 della
citata legge n. 289 del 2002, definisce, tra l'altro, le modalita' di
effettuazione  della  verifica  reddituale per i pensionati residenti
all'estero;
  Vista la nota tecnica dell'I.N.P.S. in data 12 novembre 2003, dalla
quale  emerge  che  l'onere  risultante,  in base ai dati disponibili
relativi  alla  verifica  reddituale  svolta  sui  potenziali  aventi
diritto, e' inferiore a quello previsto dall'autorizzazione di spesa;
  Tenuto  conto  delle  risultanze  della  riunione  svoltasi in data
12 novembre  2003 tra le amministrazioni concertanti e l'I.N.P.S., da
cui  si rileva che, sulla base dei dati contenuti nella predetta nota
tecnica, sussistono le condizioni per una variazione dei requisiti di
accesso al beneficio da parte degli italiani residenti all'estero;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai cittadini italiani residenti
all'estero  in  possesso dei requisiti di cui all'art. 38 della legge
28 dicembre  2001,  n.  448, l'incremento della maggiorazione sociale
previsto dall'art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e'   concesso   indipendentemente   dai   requisiti   di   anzianita'
contributiva  minima  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro previsti
dell'art.  8,  secondo  comma,  della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni.
 
Art. 2.
  1.  Qualora,  negli  anni  successivi,  a  seguito delle periodiche
verifiche  reddituali,  per effetto della variazione dell'importo dei
redditi equivalenti o del numero dei beneficiari, l'onere complessivo
per  l'incremento  della  maggiorazione  sociale  di  cui all'art. 1,
dovesse  risultare superiore a quello previsto dall'autorizzazione di
spesa,  con  le  medesime  procedure previste per il presente decreto
potranno essere ridefiniti i requisiti di accesso al beneficio.
    Roma, 1° dicembre 2003
 
                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Maroni
 
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti
 
                             Il Ministro
                     per gli italiani nel Mondo
                              Tremaglia



    Inizio_pagina